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Atti che il difensore poteva utilmente compiere al momento dell’incarico – Cass. n. 22462/2021

Procedimento civile - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - In genere - termini processuali - sospensione - Sospensione ex art. 49, commi 4 e 9-ter, del d.l. n. 189 del 2016 - Ambito di operatività - Atti che il difensore poteva ancora utilmente compiere al momento dell’incarico - Fondamento - Fattispecie.

 

La sospensione dei termini perentori processuali, prevista dall'art. 49, commi 4 e 9-ter, del d.l. n. 189 del 2016, conv. con mod. dalla l. n. 229 del 2016, in favore degli avvocati che abbiano il proprio studio in uno dei comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016 ed indicati nell'allegato 2 del citato d.l., opera fino al 31 marzo 2017, a condizione che l'atto del cui compimento il difensore sia stato officiato potesse essere ancora compiuto al momento del conferimento dell'incarico; diversamente opinando, infatti, si attribuirebbe alla parte, che abbia lasciato scadere un termine processuale, la possibilità di eludere la conseguente decadenza nominando un difensore avente lo studio in uno dei comuni sopra indicati, in contrasto con i principi generali delle decadenze processuali, oltre che con la "ratio" della disposizione citata, volta ad evitare che i problemi organizzativi derivanti dagli eventi sismici pregiudichino la possibilità per i predetti professionisti di adempiere ai propri doveri professionali nei confronti dei loro assistiti. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva respinto la domanda di equa riparazione, per non avere i ricorrenti dimostrato di avere conferito l'incarico al difensore in epoca anteriore al 1° marzo 2017, data di scadenza del termine di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22462 del 06/08/2021 (Rv. 662063 - 01)

 

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Cassazione

22462

2021