Rilievo ufficioso in sede di legittimità – Cass. n. 20243/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Adozione - adozione (dei minori d’età) - adottandi - adottabilità - dichiarazione - Procedimento ex art. 10 l. n. 184 del 1983 - Genitori - Litisconsorzio necessario - Mancata partecipazione al processo di uno di essi - Rilievo ufficioso in sede di legittimità - Necessità - Conseguenze.
Nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari e godono di una legittimazione autonoma, connessa ad un'intensa serie di poteri, facoltà e diritti processuali, sicché, ove il giudizio sia celebrato senza la partecipazione di uno di essi e né il giudice di primo grado né quello dell'impugnazione rilevino vizio del contraddittorio, l'intero processo risulta viziato e il giudice di legittimità è tenuto a rilevare anche d'ufficio l'invalidità del provvedimento impugnato, procedendo al suo annullamento e rinviando la causa al primo giudice a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20243 del 15/07/2021 (Rv. 661967 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_354 com. 1, Cod_Proc_Civ_art_383