Sanatoria per raggiungimento dello scopo – Cass. n. 20214/2021
Procedimento civile - notificazione - nullità - sanatoria - Notifica a mezzo PEC - Prova - Art. 9 della l. n. 53 del 1994 - Violazione delle forme digitali - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Fattispecie.
Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inesistente la notifica dell'atto introduttivo, provata in forma cartacea invece che in modalità telematica, con conseguente esclusione di ogni sanatoria, nonostante l'attore avesse ricevuto proprio dal convenuto la documentazione relativa alla notifica effettuata).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20214 del 15/07/2021 (Rv. 661904 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156 com. 3