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Atto dispositivo compiuto da coniugi in regime di comunione legale – Cass. n. 18707/2021

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - Atto dispositivo compiuto da coniugi in regime di comunione legale - Azione revocatoria nei confronti di uno di essi - Litisconsorzio necessario dell'altro - Esclusione - Fondamento.

 

Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18707 del 01/07/2021 (Rv. 661910 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_102

 

Corte

Cassazione

18707

2021