Riunione di cause per continenza – Cass. n. 18808/2021
Procedimento civile - riunione e separazione di causa - termini processuali - Competenza civile - continenza di cause - Riunione di cause per continenza - Preclusioni processuali verificatesi nel primo giudizio - Superamento attraverso la trattazione del secondo giudizio - Esclusione - Condizioni e limiti.
Nel caso di riunione di cause, tra loro in rapporto di continenza e pendenti davanti al medesimo giudice, le preclusioni maturate nel giudizio preveniente anteriormente alla riunione rendono inammissibili nel giudizio prevenuto - in osservanza del principio del "ne bis in idem" e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale - solo le attività, soggette alle scansioni processuali dettate a pena di decadenza, svolte con riferimento all'oggetto di esso che sia comune al giudizio preveniente e non si comunicano, pertanto, né alle attività assertive che, come le mere difese e le eccezioni in senso lato, non soggiacciono a preclusione, né alle attività assertive e probatorie che, pur soggette a preclusione, concernono la parte del giudizio prevenuto non comune con quello preveniente.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18808 del 02/07/2021 (Rv. 661705 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_039