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Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso – Cass. n. 18804/2021

Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione Interruzione del processo - Evento interruttivo riguardante una o più parti di un procedimento connesso - Deduzione di una irregolare prosecuzione - Legittimazione della parte coinvolta dall'evento interruttivo - Carattere esclusivo - Conseguenze - Fattispecie.

 

Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura con cui una parte diversa da quella dichiarata fallita nel corso del giudizio d'appello aveva denunciato la nullità della decisione, assunta dalla Corte di merito nonostante l'automatica interruzione del processo derivante dal predetto evento interruttivo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18804 del 02/07/2021 (Rv. 661714 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_303

 

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Cassazione

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2021