Skip to main content

Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso – Cass. n. 23721/2021

Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam - Titolarità attiva o passiva del rapporto controverso - Contestazioni - Mera difesa - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio - Fattispecie.

 

Le contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato. (Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso).

Corte di cassazione, sez. L -, ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 (rv. 662115 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_112

 

Corte

Cassazione

23721

2021