Potere di rappresentanza dell'ente in capo al soggetto conferente – Cass. n. 31963/2021
Procedimento civile - capacità processuale - autorizzazione ad agire e contraddire - società ed altri enti - Procura alle liti - Potere di rappresentanza dell'ente in capo al soggetto conferente - Indicazione della funzione ricoperta - Sufficienza - Contestazione della controparte - Necessità - Fattispecie.
Per la rappresentanza processuale della persona giuridica è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al difetto di rappresentanza del soggetto che - qualificatosi come "legale rappresentante della sede secondaria della società" straniera - aveva rilasciato la procura in calce al ricorso per cassazione, essendo stati dimostrati documentalmente ex art. 372 c.p. c., in seguito a precisa contestazione, sia la formale costituzione di una sede secondaria in Italia, sia il conferimento con atto notarile del potere di rappresentanza).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 31963 del 05/11/2021 (Rv. 663240 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Civ_art_2697