Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza – Cass. n. 32130/2021
Procedimento civile - riassunzione, in genere - Riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza - Rispetto dei termini di comparizione - Obbligo - Sussistenza - Violazione - Conseguenze - Nullità dell'atto e degli atti successivi.
In caso di riassunzione conseguente a declaratoria di incompetenza, sussiste l'obbligo del rispetto dei termini di comparizione, come si desume dal tenore dell'art. 125, n. 4, disp. att. c.p.c., secondo il quale la comparsa di riassunzione deve contenere l'indicazione dell'udienza in cui le parti devono comparire, "osservati i termini stabiliti dall'art.163 bis del codice". Ne discende che, in ipotesi di assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello legale, si verifica una nullità della "vocatio in jus", che, ove non sanata dalla costituzione della parte convenuta, si estende a tutti gli atti successivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32130 del 05/11/2021 (Rv. 663122 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_163 bis, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_125