Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 35794/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - in genere - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Impugnazione di delibera condominiale - Controversia sulla titolarità comune o esclusiva.
Nel giudizio di impugnazione avverso una delibera assembleare, ex art. 1137 c.c., la questione dell'appartenenza, o meno, di un'unità immobiliare di proprietà esclusiva ad un condominio edilizio, ovvero della titolarità comune o individuale di una porzione dell'edificio, in quanto inerente all'esistenza del rapporto di condominialità ex art. 1117 c.c., può formare oggetto di un accertamento meramente incidentale, funzionale alla decisione della sola causa sulla validità dell'atto collegiale, ma privo - in assenza di esplicita domanda di una delle parti ai sensi dell'art. 34 c.p.c. - di efficacia di giudicato in ordine all'estensione dei diritti reali dei singoli, svolgendosi il giudizio ai sensi dell'art. 1137 c.c. nei confronti dell'amministratore del condominio, senza la partecipazione, quali legittimati passivi, di tutti i condomini in una situazione di litisconsorzio necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35794 del 22/11/2021 (Rv. 662910 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_102