Fatto costitutivo dedotto in giudizio – Cass. n. 35974/2021
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Giudice - istruttore - poteri e obblighi - in genere - Questione rilevabile d'ufficio ex art. 101, comma 2, c.p.c. - Nozione - Fatto costitutivo dedotto in giudizio - Questione volta ad allargare il "thema decidendum" o il "thema probandum" - Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
La locuzione "questione rilevata d'ufficio", di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c., deve intendersi riferita alle questioni - siano esse di fatto o miste di fatto e diritto - che implichino la valorizzazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non potendo la parte attrice, che abbia errato nella definizione del "thema decidendum" o del "thema probandum" relativi al fatto costitutivo del diritto, confidare nel proprio errore per essere rimessa in termini, al fine di chiedere prove o integrare le argomentazioni difensive, atteso che, diversamente e con specifico riferimento al processo del lavoro, la previsione di cui all'art. 101, comma 2, c.p.c. si troverebbe in aperta contraddizione con il sistema delle preclusioni assertive e probatorie fissato negli artt. 414 e 416 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso il diritto agli sgravi in capo al datore per mancata allegazione dei requisiti per la fruizione, senza concessione del termine c.d. a difesa, non venendo in rilievo una questione rilevabile d'ufficio, ma l'interpretazione dell'onere di allegazione e prova concernente il fatto costitutivo).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 35974 del 22/11/2021 (Rv. 662917 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_414, Cod_Proc_Civ_art_416