Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Riunione di procedimenti relativi alla stessa causa - Natura - Esercizio di un potere ordinatorio del giudice - Conseguenze - Inammissibilità di impugnazione.
La decisione sull'istanza di riunione di più cause, che si adegua al principio dell'economia dei giudizi, costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, che lo esercita quindi in maniera incensurabile, sicché resta inammissibile l'impugnazione anche avverso il provvedimento che abbia semplicemente omesso di pronunciare sull'invocata riunione di procedimenti distinti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 35134 del 18/11/2021 (Rv. 663037 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_273, Cod_Proc_Civ_art_274
Corte
Cassazione
35134
2021