Procedimento civile - termini processuali - computo - Proroga del termine che scade di sabato - Applicabilità ai procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 - Condizioni.
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile non solo ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006 ma, in forza dell'art. 58, comma 3, della l. n. 69 del 2009, anche a quelli già pendenti a tale data, purché - non versandosi in presenza di una norma di interpretazione autentica - si tratti di termini in scadenza dopo l'entrata in vigore del cit. art. 58 (data coincidente con il 4 luglio 2009) e non di termini già scaduti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34672 del 16/11/2021 (Rv. 662847 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155
Corte
Cassazione
34672
2021