Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato innanzi al G.A. - Domanda di liquidazione del compenso proposta dal difensore - Legittimazione passiva - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Fondamento.
Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativamente ad attività espletate dinanzi al giudice amministrativo (nella specie, un giudizio di ottemperanza promosso innanzi al T.A.R.) dal difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione passiva spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze - che è, pertanto, parte necessaria del giudizio - quale soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del compenso, ex art. 185 del medesimo d.P.R. n. 115.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34602 del 16/11/2021 (Rv. 662831 - 01)
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Cassazione
34602
2021