Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale – Cass. n. 40490/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - famiglia - potestà dei genitori - Procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale - Nomina di un curatore speciale al minore ex art. 78 c.p.c. – Necessità - Omissione – Conseguenze.
Nei procedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e segg. c.c., il giudice di merito, in forza del combinato disposto dell'art. 336, commi 1 e 4, c.c., è tenuto a nominare al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. (che a sua volta provvederà a designare un difensore ai sensi dell'art. 336, comma 4 c.c.), determinandosi, in mancanza, la nullità del processo che, se rilevata in sede d'impugnazione, comporta la remissione della causa al primo giudice, perché provveda all'integrazione del contraddittorio, in applicazione degli artt. 354, comma 1, e 383, comma 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 40490 del 16/12/2021 (Rv. 663533 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0330, Cod_Civ_art_0336, Cod_Proc_Civ_art_383, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_102