Estinzione del processo – Cass. n. 40831/2021
Procedimento civile - estinzione del processo - provvedimento del giudice - in genere - Estinzione del processo - Giudizi a decisione collegiale e monocratica - Forma del provvedimento - Differenze ai fini della rimessione in prime cure, ex art. 354 c.p.c.
In tema di estinzione del processo, il giudice di appello rimette la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ove, trattandosi di giudizi a decisione collegiale, riformi la sentenza di estinzione adottata in prime cure a seguito di reclamo al collegio, ex art. 308 c.p.c. e non anche se detta statuizione sia stata assunta con sentenza emessa nelle forme ordinarie ex art. 307, ultimo comma, c.p.c. Del pari va disposta la rimessione in primo grado laddove, in ipotesi di giudizi a decisione monocratica, il giudice di primo grado, assumendo una decisione che, definendo la lite in base ad una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza impugnabile solo con l'appello, abbia pronunziato l'estinzione senza il previo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma non anche se l'estinzione sia stata deliberata dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione ex art.189 c.p.c., nel qual caso il giudice di appello, ove riformi la pronuncia, deve trattenere la causa e deciderla nel merito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 40831 del 20/12/2021 (Rv. 663394 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176, Cod_Proc_Civ_art_178, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_308, Cod_Proc_Civ_art_354