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Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio – Cass. n. 39173/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora (persona fisica, persona giuridica, associazione non riconosciuta, comitato) - dell'attore - Intestazione dell'atto introduttivo - Esatta identificazione della parte che agisce in giudizio - Criteri - Fattispecie.

 

La provenienza dell'atto introduttivo del giudizio non può essere attribuita ad una parte diversa da quella alla quale esso è intestato e che lo ha formato e sottoscritto per il tramite del difensore a cui ha rilasciato la procura; va dunque escluso che il giudice, aggirando o ignorando i criteri dettati dalla legge, possa procedere a detta individuazione in base alla propria interpretazione discrezionale, ancorché fondata su indicazioni anch'esse contenute nell'atto, ma diverse e ulteriori rispetto a quelle necessarie allo scopo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza nella quale la Corte di appello aveva ritenuto che l'istanza di fallimento, presentata da Equitalia Sevizi Riscossione successivamente alla sua estinzione "ex lege", fosse stata proposta dal nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, sol perché quest'ultima era indicata fra parentesi nell'epigrafe dell'atto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 39173 del 09/12/2021 (Rv. 663529 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_164

 

Corte

Cassazione

39173

2021