Nomina curatore speciale – Cass. n. 38719/2021
Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - Famiglia - potestà' dei genitori - Procedimenti "de potestate" - Nomina curatore speciale - Necessità - Omissione - Nullità del procedimento - Rilevabilità d'ufficio - Conflitto di interessi presunto - Minore quale parte anche in senso formale - Differenza con i procedimenti in cui il minore è parte solo in senso sostanziale.
Nei giudizi riguardanti l'adozione dei provvedimenti limitativi, ablativi, o restituivi della responsabilità genitoriale, al minore che non sia già rappresentato da un tutore, deve necessariamente essere nominato un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., in mancanza del quale il giudizio è nullo e la nullità è rilevabile d'ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. In tali procedimenti, infatti, come in tutti gli altri per i quali sia prescritta la difesa tecnica del minore, quest'ultimo è parte in senso formale ed il conflitto di interessi deve ritenersi presunto, a differenza dei giudizi in cui il minore sia soltanto parte in senso sostanziale, ove la sussistenza del conflitto di interessi ai fini della nomina del curatore speciale deve essere valutata caso per caso.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38719 del 06/12/2021 (Rv. 663115 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336