Procedimento civile - dovere di lealtà e di probità - espressioni sconvenienti e offensive - Frasi riguardanti l'oggetto della causa - Istanza di cancellazione - Provvedimenti conseguenti del giudice di merito - Esercizio del potere discrezionale di detto giudice - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità.
L'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 38730 del 06/12/2021 (Rv. 663116 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_089
Corte
Cassazione
38730
2021