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Diritto della parte di esercitare attività difensiva in proprio – Cass. n. 39551/2021

Procedimento civile - difesa personale della parte art. 6 cedu - Diritto della parte già munita del ministero di un difensore di esercitare attività difensiva in proprio - Esclusione - Fondamento.

 

Il diritto di ogni cittadino di difendersi da sé o con il ministero di un difensore in ogni stato e grado di giudizio, previsto dall'art. 6 CEDU, non comprende la facoltà della parte di esercitare attività difensiva (nella specie, di proporre ricorso per cassazione) indipendentemente e, quindi, eventualmente anche in potenziale contrasto con le scelte tecniche del proprio difensore, potendo tale condotta costituire fonte di inefficienza e confusione per l'intero processo e, quindi, di potenziale menomazione per la difesa della stessa parte. Né, a tale conclusione si oppone il comma 3, lett. c), dell'articolo menzionato, che si riferisce solo al processo penale e non a quello civile.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 39551 del 13/12/2021 (Rv. 663538 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082

 

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