Inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza – Cass. n. 41438/2021
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - In genere - contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso rappresentante (rappresentanza senza poteri) - in genere - Inefficacia del contratto per difetto di rappresentanza - Domanda di accertamento proposta contro il terzo e il falso rappresentante che ha contrattato - Effetti - Litisconsorzio unitario necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze - Mancata rinnovazione della citazione nei confronti del rappresentante senza potere non costituitosi - Estinzione del giudizio nei confronti di tutte le parti - Necessità.
In tema di rappresentanza senza poteri, se la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sia proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo ha stipulato, si determina un cumulo soggettivo che trasforma l'originario litisconsorzio facoltativo in litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale funzionale a prevenire l’eventuale contrasto di giudicati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103, comma 2, c.p.c. e le vicende anomale del processo, come l'estinzione, concernono tutte le parti; pertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, l'estinzione, ex art. 303, comma 3, c.p.c., va dichiarata con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41438 del 23/12/2021 (Rv. 663449 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1398, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102