Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - in genere - Chiamata del terzo irrituale - Rilevabilità officiosa della nullità - Sussistenza - Estensione della rilevabilità officiosa al successivo grado di giudizio - Esclusione - Fattispecie.
Nel caso di chiamata di terzo compiuta senza il rispetto delle modalità, stabilite a pena di decadenza dall'art. 269 commi 2 e 3, c.p.c., rispettivamente per il convenuto e per l'attore (nella specie, effettuata senza autorizzazione del giudice tramite l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), il giudice di primo grado può rilevare d'ufficio la nullità della chiamata ma, in mancanza di tale rilievo, ove il chiamato si sia costituito senza eccepire la decadenza del chiamante, la rilevabilità officiosa del vizio, non dedotto come motivo di gravame, non si estende al grado successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 41383 del 23/12/2021 (Rv. 663446 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_269
Corte
Cassazione
41383
2021