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Notificazione con modalità telematica – Cass. n. 1383/2022

Procedimento civile - notificazione - Notificazioni telematiche - Regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012 - Applicabilità dell'art. 147 c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

 

In tema di notificazione con modalità telematica, nel regime antecedente all'introduzione dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, disposta dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b), del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 114 del 2014, non trova applicazione l'art. 147 c.p.c. - secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7.00 e dopo le ore 21.00 - trattandosi di disposizione da interpretare, alla luce della sentenza n. 75 del 2019 della , in chiave funzionale alla tutela del diritto del riposo del destinatario, diritto che non è attinto dall'effettuazione di una notificazione telematica, con conseguente applicazione della regola generale sui termini per le impugnazioni e fissazione della scadenza alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1383 del 18/01/2022 (Rv. 663623 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_147

 

Corte

Cassazione

1383

2022