Violazione contraddittorio – Cass. n. 1617/2022
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - Sentenza - Violazione contraddittorio - Presupposti - Natura fattuale pura o mista, fattuale e giuridica, della questione decisa in assenza di contraddittorio - Fattispecie.
L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver mutato la qualificazione della dazione di una ingente somma di denaro, da donazione a adempimento di obbligazione naturale, senza sottoporre i fatti costitutivi della ritenuta obbligazione naturale al contraddittorio delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 1617 del 19/01/2022 (Rv. 663636 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_112