Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - comunione di controversie - Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo - Valutazione discrezionale del giudice - Incensurabilità in sede di appello e di legittimità.
Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 2331 del 26/01/2022 (Rv. 663688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_360
Corte
Cassazione
2331
2022