Successione dello Stato ad un ente pubblico soppresso – Cass. n. 3704/2022
Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - enti pubblici - soppressione ed estinzione - Successione dello Stato ad un ente pubblico soppresso - Limitazione della responsabilità all'attivo riveniente dalla liquidazione - Eccezione in senso lato - Conseguenze processuali.
Nel caso di successione dello Stato ad un ente pubblico soppresso, la richiesta di limitare la responsabilità del Ministero per le obbligazioni in misura corrispondente all'attivo della liquidazione integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d’ufficio e tale eccezione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'ente soppresso con quello dell'Amministrazione cui sia stato conferito il compito di procedere alla definizione dei rapporti pregressi. Ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, ovvero discenda direttamente dalla legge, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 3704 del 07/02/2022 (Rv. 663820 - 01)