Stimolazione del contraddittorio – Cass. n. 7356/2022
Procedimento civile - azione - principio del contraddittorio - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Tardività dell'impugnazione - Rilevabilità d'ufficio - Stimolazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Violazione dell'art. 6 CEDU - Esclusione - Ragioni.
La tardività dell'impugnazione può essere rilevata d’ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7356 del 07/03/2022 (Rv. 664444 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327