Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva – Cass. n. 7612/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022 (Rv. 664210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346