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Danno da cancellazione dalle liste di collocamento – Cass. n. 7640/2022

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - controversie assoggettate - in genere - Danno da cancellazione dalle liste di collocamento - Azione risarcitoria - Riconducibilità alle controversie di cui all'art. 409, n. 5, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Riproposizione della causa dinanzi al giudice ordinario - Sospensione dei termini ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - Applicabilità.

 

L'azione risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione in relazione al danno prodotto dalla cancellazione dalle liste di collocamento non rientra fra le controversie previste dall'art. 409, n. 5, c.p.c., non venendo in rilievo una responsabilità derivante dal rapporto di lavoro ma dall'applicazione dei principi generali relativi alla responsabilità della predetta pubblica amministrazione; ne consegue l'applicazione della sospensione dei termini ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 all'atto di riproposizione successivo alla dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte del giudice amministrativo.

Corte Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 7640 del 09/03/2022 (Rv. 664079 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_409

 

Corte

Cassazione

7640

2022