Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore – Cass. n. 8096/2022
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - forma e tempo dell'intervento - Intervento volontario - Contraddittorio tra le parti sulla domanda dell'interventore - Instaurazione - Momento - Rilevanza ai fini dell'interruzione della prescrizione.
In caso di domanda proposta dall'interventore volontario, l'effetto interattivo della prescrizione si verifica al momento in cui l'atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell'art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all'udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all'atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2943, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_267, Cod_Proc_Civ_art_292