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Mancato perfezionamento non imputabile al notificante – Cass. n. 13394/2022

Procedimento civile - notificazione - in genere - Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata - Onere di autonoma attivazione - Sussistenza - Fattispecie.

 

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva la notifica dell'atto di appello, richiesta ad ottobre 2014 ma perfezionata il 10 novembre 2015, tenuto conto che l'appellante non si era attivato autonomamente ma aveva atteso l'udienza del 29 settembre 2015, per richiedere l'autorizzazione alla rinnovazione, senza allegare e provare la ricorrenza di circostanze eccezionali che giustificassero l'omessa riattivazione).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 13394 del 28/04/2022 (Rv. 664656 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326

 

Corte

Cassazione

13394

2022