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Liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati – Cass. n. 13784/2022

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Sequestro penale - Compenso del custode - Giudizio di opposizione - Integrazione del contraddittorio - Nei confronti di tutti i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corresponsione del compenso - Necessità.

 

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso (dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo".

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13784 del 02/05/2022 (Rv. 664914 - 01)

 

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Cassazione

13784

2022