Procedimento civile - interruzione del processo - prosecuzione del processo - Sospensione del procuratore ex art. 301 c.p.c. - Interruzione automatica del processo - Termine perentorio per la prosecuzione - Dalla cessazione della sospensione - Fondamento.
In caso di interruzione del processo a causa della sospensione disciplinare dell'avvocato di una parte, la temporaneità della sanzione, diversifica i riflessi che la stessa produce sul processo interrotto nel senso che, una volta cessata, non è necessaria una nuova procura alle liti ed il procuratore, del tutto consapevole ed informato dell'evento interruttivo e della sua durata, pur in assenza della conoscenza legale, deve riprendere automaticamente a ad esercitare il mandato alla scadenza anche in relazione agli adempimenti ex art. 305 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11918 del 13/04/2022 (Rv. 664387 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0301, Cod_Civ_art_0302, Cod_Civ_art_0305
Corte
Cassazione
11918
2022