Morte del procuratore domiciliatario – Cass. n. 12411/2022
Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Morte del procuratore domiciliatario - Precedente elezione di domicilio - Inefficacia - Notifica dell'impugnazione a mezzo PEC - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.
La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, comma 3, c.p.c., alla parte personalmente, salvo che l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare tale studio alla stregua di un ufficio; non deve, pertanto, ritenersi inesistente, ma nulla, e quindi sanabile per effetto della costituzione del destinatario, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'indirizzo PEC del difensore domiciliatario deceduto, laddove la consegna dell'atto sia avvenuta presso lo stesso studio ove sia domiciliato anche l'altro difensore della parte, determinandosi l'inesistenza, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 12411 del 15/04/2022 (Rv. 664343 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_141, Cod_Proc_Civ_art_330