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Procedimento per la revoca del concordato ammesso in pendenza di istanza di fallimento – Cass. n. 17145/2022

Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Procedimento per la revoca del concordato ammesso in pendenza di istanza di fallimento - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Concessione del termine previsto dall'art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2020 per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di ammissione al concordato preventivo in pendenza del giudizio per la dichiarazione di fallimento, ove sia avviato il subprocedimento per la revoca di tale ammissione e venga concesso il termine per la presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.l. n. 23 del 2020, conv. con modif. in l. n. 40 del 2020 (recante misure per contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), tale termine non è soggetto alla sospensione feriale, dovendosi applicare l'art. 31. n. 742 del 1969 che, richiamando l'art. 92 r.d. n. 12 del 1941, esclude la sospensione feriale nel procedimento relativo alla dichiarazione di fallimento, nel corso del quale il menzionato subprocedimento è comunque instaurato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17145 del 26/05/2022 (Rv. 664913 - 01)

 

Corte

Cassazione

17145

2022