Istanza di ricusazione del giudice – Cass. n. 16831/2022
Procedimento civile - giudice - istruttore - designazione e determinazione udienze - ricusazione e astensione - Ricusazione - Termine ex art. 52, comma 2, c.p.c. - Fondamento - Unicità del mezzo per far valere il difetto di capacità del giudice - Conseguenze - Fattispecie.
L'istanza di ricusazione del giudice deve essere depositata non oltre il secondo giorno prima della udienza, in applicazione dell'art. 52, comma 2, c.p.c., atteso che la fattispecie contemplata da tale norma - quella cioè in cui "al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a decidere la causa" - resta realizzata dalla conoscibilità dei membri del collegio che il ricusante medesimo ha acquisito con la pregressa ricezione dell'avviso d'udienza, in correlazione alla sua facoltà di consultare il ruolo messo a disposizione in cancelleria. Peraltro, non essendovi mezzi diversi per far valere il difetto di capacità del giudice, la parte, che non abbia esercitato l'onere di ricusazione, non può far valere, in sede di impugnazione, la violazione dell'obbligo di astensione del giudice come motivo di nullità della sentenza.(Nella specie, la S.C. ha confermato tale principio in un'ipotesi in cui l'istanza di ricusazione era fondata sull'omessa pronuncia dell'ordinanza di estinzione del giudizio, ritenuta, peraltro, non rientrante tra le ipotesi tipiche).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16831 del 24/05/2022 (Rv. 664921 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052