Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - famiglia - matrimonio - nullità' - azioni - in genere - Simulazione del matrimonio - Azione proposta nei confronti di soggetto deceduto in corso di causa - Prosecuzione degli eredi - Legittimità - Fondamento.
In tema di procedimento per la dichiarazione di simulazione del matrimonio, ove nel corso del giudizio deceda la parte convenuta, i suoi eredi possono costituirsi nel giudizio, atteso che così come l'art. 127 c.c. autorizza gli eredi della parte che abbia impugnato il matrimonio a proseguire l'azione già esperita dal "de cuius", per identica "ratio" deve intendersi autorizzato l'erede del "de cuius" convenuto nel giudizio di simulazione a resistere all'azione proposta contro di lui prima della sua morte.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 17909 del 01/06/2022 (Rv. 664949 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0127, Cod_Civ_art_0123
Corte
Cassazione
17909
2022