Procedimento civile - capacità processuale - in genere - Incapacità naturale della parte - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o inabilitate. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva verificato d'ufficio la validità della procura "ad litem" conferita dal disabile, affetto da grave deficit sensoriale, motorio ed intellettuale, che era parte danneggiata nella causa di risarcimento dei danni derivanti da responsabilità medica).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 17914 del 01/06/2022 (Rv. 665073 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182
Corte
Cassazione
17914
2022