Prosecuzione del giudizio senza interruzione – Cass. n. 34867/2022
Procedimento civile - estinzione del processo - per inattività delle parti e per mancata prosecuzione o riassunzione - impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Evento interruttivo - Prosecuzione del giudizio senza interruzione - Impugnazione della decisione - Legittimazione della sola parte coinvolta dall'evento - Fondamento - Fattispecie.
Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono volte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio, derivante dalla loro inosservanza, può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza pronunciata. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato la mancata interruzione del giudizio di appello a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una delle società appellate).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 34867 del 25/11/2022 (Rv. 666448 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_157