Morte di uno dei due coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello – Cass. n. 37896/2022
Procedimento civile - cessazione della materia del contendere - Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Morte di uno dei due coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello - Sentenza sullo "status" non ancora passata in giudicato - Cessazione della materia del contendere anche sulle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile - Sussistenza - Fondamento.
Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37896 del 28/12/2022 (Rv. 666471 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_300