Procedimento civile - interruzione del processo - in genere - esecuzione forzata - Interruzione del processo esecutivo - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
L'azione esecutiva si esercita e si svolge in un processo non caratterizzato da formale contraddittorio in quanto essa non è volta all'accertamento della fondatezza di una pretesa, ma è direttamente volta a conseguirne la realizzazione essendone già stato accertato il fondamento. Pertanto, al processo esecutivo non è applicabile l'istituto dell'interruzione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 37729 del 23/12/2022 (Rv. 666421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_491, Cod_Proc_Civ_art_299
Corte
Cassazione
37729
2022