Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Giudizio di cognizione ordinaria - Collegio d'appello - Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare "ante causam" - Obbligo di astensione nella fase decisoria - Esclusione - Fattispecie.
Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7378 del 14/03/2023 (Rv. 667267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_669_13
Corte
Cassazione
7378
2023