Modalità di esecuzione del deposito – Cass. n. 8496/2023
Procedimento civile - termini processuali - computo - Computo dei termini - Modalità di esecuzione del deposito - Rilevanza - Esclusione - Deposito atto telematico - Termini a ritroso - Scadenza in giorno festivo o di sabato - Proroga - Computo "a ritroso" - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto; pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l’atto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto tardivo il deposito dell'appello incidentale, avvenuto il 26 dicembre, giorno festivo, essendo il termine scaduto il primo giorno precedente non festivo, e dunque, il 24 dicembre).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023 (Rv. 667109 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155