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Intervento di un terzo che assume le difese in luogo del convenuto difendendosi dalla domanda avversa – Cass. n. 8877/2023

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - volontario - in genere - Intervento di un terzo che assume le difese in luogo del convenuto difendendosi dalla domanda avversa - Pronuncia di condanna dell'interventore da parte del giudice - Ultra o extrapetizione - Esclusione - Fondamento.

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c., il terzo, una volta intervenuto nel processo tra altre parti assumendo di essere lui, e non il convenuto, il soggetto del rapporto sostanziale dedotto in lite, diviene contraddittore di tutte le parti in causa, sicché la domanda dell'attore, anche in difetto di espressa istanza da parte di quest'ultimo, si intende estesa automaticamente al terzo, nei confronti del quale, perciò, il giudice è legittimato ad assumere le conseguenti statuizioni, senza che si possa configurare un vizio di ultra o extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha rimarcato la differenza tra l'intervento oggetto del giudizio e il cd. "intervento suicida" di colui che volontariamente fa ingresso nel processo al solo fine di sostenere di essere il soggetto contro il quale la domanda dell'attore avrebbe dovuto essere proposta.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8877 del 29/03/2023 (Rv. 667510 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_112

 


Corte

Cassazione

8877

2023