Giudizio pregiudicante deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato – Cass. n. 8885/2023
Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Facoltatività ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Sussistenza - Fondamento.
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo (in particolare, dall'art. 282 c.p.c.), alla cui stregua il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8885 del 29/03/2023 (Rv. 667230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_042, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_337