Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa – Cass. n. 14374/2023
Procedimento civile - Norme sul rito - Omesso mutamento dal rito locatizio a quello ordinario e viceversa - Invalidità della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
L'omesso mutamento del rito (da quello speciale locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure" l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la censura relativa all'applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, atteso che i documenti decisivi per la decisione della controversia erano stati acquisiti dal giudice mediante l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 213 c.p.c., utilizzabile in entrambi i riti suddetti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14374 del 24/05/2023 (Rv. 667889 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_439, Cod_Proc_Civ_art_427, Cod_Proc_Civ_art_447_2