Sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 - Deposito oltre il termine fissato dal giudice ma prima dell'udienza - Art. 181 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 32827 del 27/11/2023 (Rv. 669436 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181