Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023 (Rv. 669522 - 01)
Eccezione di difetto di "legitimatio ad causam" - Eccezione di difetto di titolarità del rapporto - Riqualificazione - Conseguenze - Fattispecie.
L'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - pur avendo correttamente riqualificato alla stregua di contestazione della titolarità del diritto fatto valere in giudizio l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal debitore in sede di opposizione al decreto ingiuntivo - in relazione all'intervenuta cessione del ramo di azienda da parte della banca creditrice aveva omesso di valutare le risultanze istruttorie suscettibili di comprovare, da un lato, la suddetta titolarità e, dall'altro, il fatto modificativo consistente nella dedotta cessione del credito conseguente al trasferimento del ramo d'azienda, limitandosi a rigettare l'eccezione mediante il generico riferimento a una non meglio identificata "copiosa documentazione" prodotta dal soggetto che aveva agito in giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 32814 del 27/11/2023 (Rv. 669522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_81, Cod_Civ_art_2697