Estinzione del processo - eccezione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 114 del 03/01/2024 (Rv. 669911-01)
Termini per la formulazione ante l. n. 69 del 2009 - Conseguenze - Fattispecie.
In virtù dell'art. 307, comma 4, c.p.c., nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dall'art. 46 l. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis, l’estinzione del giudizio deve essere sollevata dalla parte interessata con assoluta pregiudizialità; ne consegue che, nel caso in cui emerga dall'atto di citazione in riassunzione che la parte attrice non ha provveduto, nei termini stabiliti dal giudice o dalla legge, ad integrare il contraddittorio, l'eccezione di estinzione deve ritenersi tardivamente proposta ove non sollevata nella prima difesa utile, nella specie rappresentata dall'atto di costituzione in riassunzione, rimanendo irrilevante la circostanza che il giudice, in violazione dell'art. 307, comma 3, c.p.c., a scadenza del termine avvenuta, abbia impropriamente assegnato un nuovo termine (nella specie, per notificare mediante pubblici proclami).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 114 del 03/01/2024 (Rv. 669911-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_307