Interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 322 del 05/01/2024 (Rv. 670323-01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali - Fallimento di una parte processuale - Interruzione del processo - Automaticità - Riassunzione o prosecuzione del giudizio - Decorrenza del termine dalla dichiarazione giudiziale - Sussistenza - Comunicazione della dichiarazione - Applicabilità sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare.
In caso di apertura del fallimento, l'interruzione del processo è automatica ai sensi dell'art. 43, comma 3, L. fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 L. fall. per le domande di credito, decorre dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, qualora non già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario. Il principio riassunto, di portata generale, opera sia nei confronti delle parti processuali non colpite dall'evento interruttivo, le quali hanno la necessità di prendere conoscenza di quest'ultimo, altrimenti loro ignoto, sia nei confronti della parte fallita e del curatore fallimentare, il quale ha esigenza di sapere quali siano i giudizi di cui era parte il soggetto fallito, al fine di riassumerli o proseguirli.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 322 del 05/01/2024 (Rv. 670323-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_176